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Indice
Disdetta Comodato d’Uso Gratuito
Il comodato d’uso gratuito è un contratto dalle apparenze semplici, ma che, non appena se ne vuole sciogliere il vincolo, rivela una fitta stratificazione di norme codicistiche, prassi fiscali e orientamenti giurisprudenziali. Parlare di “disdetta” significa, perciò, entrare in un territorio dove il profilo volontaristico del rapporto (la consegna gratuita di un bene perché un altro soggetto lo utilizzi) convive con limiti legali che ne presidiano la cessazione, onde evitare abusi sia da parte del proprietario (comodante) sia da parte dell’utilizzatore (comodatario). La prima distinzione è tra il comodato a termine e quello senza determinazione di durata, a tempo indeterminato. Quando le parti hanno indicato una data finale, oppure uno scopo dal quale la durata si ricava con nettezza, si applica l’articolo 1809 del codice civile: trascorso quel termine, il bene va restituito, salvo che il comodante provi di avere, prima della scadenza, un bisogno «urgente e imprevisto». Questo bisogno deve essere reale, attuale, non prevedibile al momento della consegna e, soprattutto, non ispirato da intenti meramente emulativi. La giurisprudenza di legittimità è coerente nel pretendere che l’urgenza non sia frutto di scelte dilatorie o di convenienze sopravvenute prive di reale necessità; per contro, sono stati considerati legittimi motivi quali la perdita improvvisa dell’abitazione principale, una malattia che imponga di riutilizzare l’immobile o un peggioramento repentino delle condizioni economiche.
Laddove, invece, il contratto non contenga alcun’indicazione di durata, né questa si possa ricavare dall’uso pattuito, il riferimento normativo è l’articolo 1810, che consente al comodante di pretendere la riconsegna in qualunque momento, esercitando un recesso ad nutum. Anche in questo caso, però, il potere di revoca non è illimitato: il principio di buona fede, ormai costantemente richiamato dalla Corte di cassazione a partire dalle Sezioni Unite del 2004, impone di tener conto dell’affidamento maturato dal comodatario, specialmente quando abbia destinato l’immobile a casa familiare. Fino a quando l’esigenza abitativa risulti seria e attuale, la richiesta di restituzione deve essere vagliata in un’ottica di proporzionalità. La sentenza n. 3450 del febbraio 2025 ha riaffermato che la destinazione familiare non trasforma il comodato in un diritto perpetuo, ma obbliga il giudice a un delicato bilanciamento tra il diritto di proprietà e il diritto all’abitazione.
Parallelamente alla qualificazione del contratto, occorre considerare la forma con cui la volontà di scioglimento viene manifestata. Il codice non prescrive particolari formalità; tuttavia, la prassi professionale suggerisce di comunicare la richiesta di restituzione in forma scritta, raccomandata o, meglio ancora, posta elettronica certificata, per attribuire data certa e agevolare l’eventuale azione giudiziaria. Non esiste, va precisato, un obbligo legale di preavviso: nel comodato a termine la restituzione coincide con la scadenza, mentre nel comodato precario il bene può essere rivendicato “subito”. Tuttavia, la giurisprudenza e la deontologia forense raccomandano di concedere un margine ragionevole di tempo, comunemente intorno ai trenta giorni, ma variabile in relazione alla natura del bene e alle circostanze concrete, così da rispettare il canone della correttezza e offrire al comodatario la possibilità di organizzare il rilascio senza traumi. Parlare di “preavviso prudenziale” evita di far sembrare l’intervallo un requisito imposto dalla legge; si tratta, piuttosto, di una cautela che riduce il rischio di controversie e rafforza la posizione del comodante qualora fosse costretto a rivolgersi al giudice.
Quando, scaduto il termine indicato nella comunicazione, il comodatario non rilasci spontaneamente il bene, il comodante può agire per il rilascio. La via più rapida è il procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis del codice di procedura civile, che consente un’istruttoria snella e l’eventuale provvisoria esecuzione dell’ordinanza di rilascio; laddove siano necessari approfondimenti probatori, si ricorre all’ordinario atto di citazione. Spesso, oltre alla restituzione, viene richiesto il risarcimento del danno per l’occupazione sine titulo: la giurisprudenza riconosce un’indennità parametrata ai canoni di mercato del bene nei mesi di ritardo, a tutela del proprietario che si veda privato della disponibilità del proprio patrimonio.
Un ultimo aspetto, troppo spesso trascurato, riguarda gli oneri di manutenzione. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con diligenza e, salvo patto contrario, deve sostenere le spese ordinarie; le straordinarie competono al proprietario, ma, in ipotesi di deterioramenti imputabili al cattivo uso, il comodatario resta responsabile anche oltre il mero consumo derivante dall’utilizzo conforme al contratto. Nella prassi, quando si avvicina la restituzione, sorgono contenziosi proprio sull’individuazione di danni e sull’obbligo di rimettere il bene nello stato in cui fu consegnato, depurato del deperimento dovuto al tempo. Redigere un verbale di consegna iniziale con fotografie allegate aiuta entrambe le parti a delimitare ciò che costituisce normale vetustà da ciò che, invece, integra un vizio risarcibile.

Esempio Disdetta Comodato d’Uso Gratuito
In questa sezione è possibile trovare un esempio di disdetta comodato d’uso gratuito.
Oggetto: Recesso dal contratto di comodato d’uso gratuito ex artt. 1809 e 1810 c.c.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ________________________________ () il ____, residente in ____________________________________________, n. ___, CAP ___, Provincia (), codice fiscale ______________________________, telefono __________________________, e‑mail __________________________, in qualità di comodante del contratto di comodato d’uso gratuito stipulato in data ____ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di __________________ – il ____ al n. ______ serie ___, avente ad oggetto l’immobile sito in ____________________________________________, n. ___, CAP ___, Provincia (),
COMUNICA
ai sensi dell’art. 1809 (o 1810, a seconda dei casi) del codice civile la propria intenzione di recedere dal predetto contratto e invita il/la comodatario/a a restituire l’immobile entro e non oltre ______ (minimo consigliato 30) giorni dal ricevimento della presente, consegnando le chiavi e rilasciando l’immobile libero da persone e cose, nello stesso stato di conservazione in cui è stato ricevuto, salvo il normale deperimento d’uso.
Motivo del recesso (solo per comodato a termine ai sensi dell’art. 1809 c.c.): _____________________________________________________________.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il/la sottoscritto/a si riserva di adire le vie legali per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile e il risarcimento dei danni derivanti dalla detenzione senza titolo.
Documentazione allegata
– Copia del contratto di comodato;
– Copia del documento di identità del/la comodante;
– Copia del codice fiscale del/la comodante.
Confidando in una pronta collaborazione, porgo cordiali saluti.
Luogo ______________, data ___________________
(Firma del/la comodante)
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