In questa pagina è possibile trova un modello dichiarazione di conformità impianto elettrico editabile da scaricare e compilare con i dati richiesti.
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Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico
Redigere e conservare una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico significa mettere in sicurezza persone, beni e responsabilità patrimoniali; è un adempimento che non nasce da ragioni meramente burocratiche, ma dall’esigenza di attestare che quanto è stato installato in un edificio – abitativo, industriale o terziario – funziona entro parametri di sicurezza riconosciuti e misurabili. Il cuore normativo di questo obbligo è il decreto ministeriale 37 del 2008, che ha sostituito la più risalente legge 46/1990 e continua a governare l’intero ciclo di vita degli impianti a servizio degli edifici. L’articolo 7 del decreto stabilisce che, al termine dei lavori e dopo aver compiuto tutte le verifiche di funzionalità, l’impresa installatrice debba rilasciare al committente la dichiarazione di conformità alla “regola dell’arte”. Regola dell’arte significa osservanza non solo del testo legislativo, ma anche delle norme tecniche CEI che, per gli impianti elettrici, dettano criteri di progettazione, posa e collaudo via via più stringenti rispetto all’evoluzione della tecnologia e dei carichi.
Perché il documento sia valido, il soggetto che lo firma deve possedere requisiti professionali ben precisi e risultare iscritto nel registro delle imprese abilitate presso la Camera di Commercio oppure nell’albo provinciale delle imprese artigiane. Il titolare, il legale rappresentante o il responsabile tecnico preposto con atto formale si assumono la piena responsabilità di quanto dichiarato; la dichiarazione viene resa utilizzando i modelli uniformi introdotti con il decreto 19 maggio 2010, modelli che distinguono la posizione dell’installatore da quella, meno frequente, del responsabile tecnico interno di una grande azienda che non affida l’esecuzione a terzi. Una volta firmata, la dichiarazione deve essere depositata in duplice copia allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune competente entro trenta giorni dalla fine lavori. Lo sportello trasmette a sua volta un esemplare alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa, consentendo all’ente camerale di incrociare la pratica con il fascicolo dell’impresa e di vigilare sui requisiti di abilitazione.
Il documento non consiste in un mero frontespizio: vi confluiscono elementi tecnici che ne fanno, nei fatti, un vero fascicolo di accertamento. Il progetto, redatto dal responsabile tecnico dell’impresa o, nei casi previsti, da un ingegnere o architetto iscritto all’albo, occupa un posto centrale. L’obbligo di progetto scatta quando la fornitura supera i sei kilowatt in bassa tensione, quando i locali coprono oltre quattrocento metri quadrati di superficie o mille metri cubi di volume, quando l’impianto è alimentato in media tensione o quand’anche un solo ambiente sia a rischio specifico, come i locali medici o quelli a pericolo d’esplosione. In mancanza di tali condizioni la stessa impresa può curare la progettazione, ma resta comunque vincolata a descrivere layout, sezioni di cavi, protezioni e modalità di posa secondo le guide CEI più aggiornate .
Accanto al progetto compare la relazione con la tipologia dei materiali impiegati, un allegato che molti non valorizzano ma che, in caso di contenzioso o di verifica per incidente, assume valore determinante. La relazione identifica ogni componente – dal quadro generale ai morsetti di terra – indicando marca, modello, luogo d’installazione e informazioni congeniali alla manutenzione futura. Ne deriva che il progettista o l’installatore non possono limitarsi a descrivere “cavi antifiamma” o “interruttore 4 P”; devono specificare, ad esempio, “cavo FG16OR16 5G10 mm² posato in tubo PVC incassato in parete”, “interruttore magnetotermico 4 P 10 kA curva C, calibro 32 A, serie X”. Conoscere questi dati significa poter verificare a posteriori se l’impianto è stato alterato da interventi irregolari o se il ricambio di un componente mantiene inalterata la prestazione originaria.
Il certificato non scade; resta però valido soltanto finché l’impianto non subisce modifiche sostanziali non accompagnate da una nuova dichiarazione o finché un evento esterno, per esempio un corto circuito devastante o un incendio, non ne impone il rifacimento. Quando si installa un impianto nuovo, lo si amplia o lo si sottopone a manutenzione straordinaria, la dichiarazione diventa nuovamente obbligatoria; essa non è richiesta, invece, per la manutenzione ordinaria, ossia per quelle operazioni ripetitive e di scarso impatto, come la sostituzione di una presa già esistente con altra di pari caratteristiche. Su questo punto l’articolo 8 del decreto del 2008 è tassativo e la prassi degli sportelli edilizi non ammette eccezioni.
A volte, acquistando un immobile costruito prima del 2008, il nuovo proprietario scopre che la dichiarazione di conformità non è reperibile. In tali circostanze interviene l’istituto della dichiarazione di rispondenza, o Di.Ri., introdotto per colmare i vuoti documentali degli impianti realizzati tra il 1990 e l’entrata in vigore del decreto 37. Non la firma l’installatore originario, ammesso che esista ancora; la firma un professionista abilitato che, dopo sopralluogo e misure strumentali, attesta sotto la propria responsabilità che l’impianto risponde alla regola dell’arte dell’epoca . Se l’impianto è posteriore al 27 marzo 2008, la Di.Ri. non può sostituire la Di.Co.: occorre rinnovare la dichiarazione eseguendo, se necessario, lavori di adeguamento.
Il mancato rilascio della dichiarazione espone l’installatore a sanzioni amministrative, graduate in base alla dimensione dell’impianto e al grado di pericolo potenziale . Gli esiti dei controlli finiscono annotati nel registro delle imprese o nell’albo artigiani, con conseguenze reputazionali e talvolta interdittive, perché la Camera di Commercio vigila sul permanere dei requisiti di abilitazione. Dalla prospettiva del committente, la mancanza di Di.Co. inficia la validità di certificati di agibilità, ostacola la stipula di polizze assicurative e complica la vendita o la locazione dell’immobile: i notai, ormai, chiedono sistematicamente copia di questa documentazione prima di redigere l’atto.
Chi opera quotidianamente nel settore sa che la modulistica ministeriale, pur standardizzata, richiede attenzione nel riempimento: codici di classificazione, dichiarazioni sul rispetto di specifiche norme CEI, spazi per la descrizione del progetto e per l’elenco dei materiali. Una digitazione distratta crea errori difficili da correggere dopo il deposito. Da qui l’esplosione di software gestionali dedicati alla dichiarazione di conformità: programmi che guidano passo dopo passo l’inserimento dei dati anagrafici, richiamano dalle banche dati i componenti con le loro omologazioni, allegano automaticamente planimetrie e fascicoli fotografici e producono, con un solo comando, dichiarazioni per impianti elettrici, idrici, termici, gas o antincendio, tutte conformi ai modelli ministeriali. L’adozione di tali strumenti riduce gli errori materiali, accelera il deposito telematico e, non da ultimo, archivia in cloud la documentazione, rendendola reperibile in qualsiasi momento. Nella pratica professionale di molti installatori la differenza si misura in ore: laddove una dichiarazione tradizionale richiede talvolta mezza giornata di lavoro, il software completa il fascicolo in pochi minuti, lasciando al tecnico lo spazio per concentrarsi sulle verifiche di cantiere anziché sui campi da digitare.
Un punto spesso sottovalutato riguarda il coordinamento di più discipline impiantistiche. Il decreto 37 ricomprende non solo l’energia elettrica, ma anche impianti radiotelevisivi, climatizzazione, idrico‑sanitari, gas, sollevamento e protezione antincendio. Nelle ristrutturazioni complesse capita che imprese diverse intervengano sullo stesso edificio: l’elettricista posa le dorsali, l’idraulico installa la centrale termica, il tecnico specializzato realizza la rete dati. Ciascuno rilascia la propria Di.Co., ma i progetti devono dialogare tra loro per evitare incompatibilità, doppie derivazioni o sovraccarichi della linea di alimentazione. Il committente, spesso, non ha competenze per verificare la coerenza di tali documenti ed è consigliabile che deleghi a un direttore dei lavori, o a un coordinatore della sicurezza, il controllo incrociato. In caso di incidente, la polizza della singola impresa copre solo la porzione di impianto dichiarata; se il sinistro deriva da interazioni non previste, la responsabilità si allarga e dimostrare l’esattezza delle singole dichiarazioni diventa più complesso.
Infine, la dichiarazione di conformità incrocia il tema della manutenzione. L’impianto elettrico, una volta dichiarato a regola d’arte, non è immune dalla vetustà; il progressivo invecchiamento dei conduttori, il serraggio dei morsetti, l’aggressione di polveri e umidità possono alterarne le prestazioni. La normativa specifica sulle verifiche periodiche, si pensi al DPR 462/2001 per gli impianti di messa a terra, obbliga il datore di lavoro o l’amministratore condominiale a sottoporre l’impianto a controlli ciclici. Se dal verbale di verifica emerge la necessità di interventi, l’installatore che li esegue dovrà rilasciare una nuova dichiarazione, almeno per la parte modificata. In questo modo la catena documentale si mantiene coerente con la realtà fisica dell’edificio.

Esempio di Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico
In questa sezione è possibile trovare un esempio di dichiarazione di conformità impianto elettrico.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL’ARTE
Rilasciata al committente dall’impresa installatrice
(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)
Il sottoscritto __________________
titolare o legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) __________________
operante nel settore con sede in via __________________
n __________________ comune __________________ (prov __________________ ) tel. __________________
part. IVA __________________
- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di __________________ n. __________________
- iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di __________________
n e __________________ secutrice dell’impianto (descrizione schematica) ___________________________________________________
inteso come:
nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
altro (1) ____________________________________
Nota – Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a – 2a – 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
commissionato da: __________________ installato nei locali siti nel comune di __________________
(prov __________________ ) via __________________ n __________________
scala __________________ piano __________________interno__________________ di proprietà di ____________________________________(nome, cognome o ragione
sociale e indirizzo)
in edificio adibito ad uso:
industriale civile commercio altri usi;
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
- rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) ; __________________
- seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3) ; __________________
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
-
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi (8):
__________________________________________________________________________________________
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
data __________________
Il responsabile tecnico __________________
Il dichiarante __________________
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)
Legenda:
-
Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
-
Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
-
Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
-
Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
-
La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
-
Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
-
I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
-
Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all’art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
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