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Lettera di Intenti per Acquisto Immobile – Fac Simile Word e PDF

Aggiornato il 13 Giugno 2025

In questa pagina è possibile trova un modello lettera di intenti per acquisto immobile editabile da scaricare e compilare con i dati richiesti.

Indice

  • Lettera di Intenti per Acquisto di Immobile
  • Esempio di Lettera di Intenti per Acquisto Immobile
  • Fac Simile Lettera di Intenti per Acquisto di Immobile Word
  • Fac Simile Lettera di Intenti per Acquisto di Immobile PDF

Lettera di Intenti per Acquisto di Immobile

 

Nel mercato immobiliare italiano la lettera di intenti è lo strumento con cui acquirente e venditore fissano per iscritto l’esistenza di una trattativa seria, definendone obiettivi essenziali e presupposti economici senza ancora impegnarsi con la precisione vincolante di un contratto preliminare. Opera come stadio intermedio tra semplici colloqui verbali e proposta irrevocabile d’acquisto o compromesso, consentendo alle parti di verificare se condividono la stessa rotta prima di sostenere costi notarili, visure o perizie tecniche. Non esiste nel Codice civile una disciplina tipica della lettera di intenti: la sua validità si ricava dalle norme generali sui contratti (articoli 1321 e seguenti) e dai doveri di correttezza e buona fede che permeano l’intera fase delle trattative (articoli 1175 e 1375). Questa atipicità garantisce un ampio margine di adattamento, ma impone di scandagliare con cura ogni parola, perché da tale lessico dipende se la lettera produrrà obblighi giuridici o resterà una mera dichiarazione d’interesse priva di sanzioni in caso di recesso unilaterale.

Nella prassi la lettera di intenti viene spesso redatta dall’agente immobiliare o dal legale dell’acquirente quando questi desidera congelare l’affare mentre svolge due diligence urbanistica, catastale e finanziaria, ma non vuole ancora vincolarsi alle clausole di un preliminare. Il contenuto minimo tocca abitualmente cinque snodi: identificazione del bene con dati catastali completi, indicazione del prezzo o dei criteri di determinazione, termine entro cui si prevede di stipulare il preliminare o il definitivo, esclusiva reciproca nelle trattative per quel periodo e condizioni sospensive (assenza di vincoli pregiudizievoli, concessione del mutuo, esito positivo delle verifiche edilizie). Una lettera redatta in questi termini fornisce la fotografia di un’intesa in fieri, dalla quale però, in linea di massima, non deriva il diritto di pretendere l’esecuzione in forma specifica del trasferimento di proprietà. Per ottenere l’efficacia coercitiva tipica del compromesso serve, infatti, un vero preliminare conforme all’articolo 1351: deve indicare bene, prezzo e volontà di vendere o acquistare.

Il confine tra lettera di intenti e contratto preliminare è stato tracciato in modo netto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 6 marzo 2015 n. 4628. L’organo nomofilattico ha stabilito che, qualora il documento contenga tutti gli elementi essenziali del futuro contratto e manifesti la volontà di concluderlo, esso integra un “preliminare del preliminare” giuridicamente vincolante, suscettibile di tutela specifica ex art. 2932 c.c. Diversamente, quando il testo si limita a enunciare un “interesse a proseguire” e rinvia gli elementi essenziali a un accordo successivo, esso produce soltanto obblighi di lealtà e correttezza, la cui violazione genera responsabilità precontrattuale ai sensi dell’articolo 1337. La qualificazione, dunque, dipende non dalla rubrica (“lettera d’intenti”), ma dal contenuto concreto e dalla volontà effettiva delle parti.

L’obbligo di risarcire l’interesse negativo, le spese infruttuose e le occasioni perse, si attiva quando una delle parti, senza giustificato motivo, interrompe le trattative dopo aver generato nell’altra un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto. I tribunali liquidano il danno in misura proporzionale al grado di avanzamento delle verifiche e alla serietà delle manifestazioni di interesse, senza riconoscere l’utile che il contratto avrebbe potuto generare, poiché quest’ultimo resta aleatorio finché il preliminare non è perfezionato.

Nella lettera di intenti si inserisce spesso un versamento cautelativo. Se le parti qualificano la somma come “caparra confirmatoria” ai sensi dell’articolo 1385, l’acquirente potrà ottenerne il doppio qualora il venditore si sottragga alla stipula del preliminare, oppure il venditore potrà trattenerla se il ritiro proviene dall’acquirente. La Cassazione, con la pronuncia 31 luglio 2023 n. 23209, ha ribadito che la natura di caparra nasce dall’accordo esplicito delle parti; in mancanza di tale qualificazione, la somma è considerata semplice acconto e va restituita integralmente se la trattativa non sfocia in un contratto definitivo. Di qui la necessità di specificare con precisione la funzione del deposito.

Dal punto di vista fiscale, la lettera di intenti non è soggetta a registrazione obbligatoria salvo che contenga già tutti i requisiti del preliminare (bene, prezzo e obbligo a contrarre). Quando questo accade, l’Agenzia delle Entrate la considera, ai fini del Testo Unico dell’Imposta di Registro, un atto avente contenuto patrimoniale determinato e impone la registrazione entro venti giorni con imposta fissa di 200 euro. Non procedere all’adempimento, in tali casi, espone le parti e l’intermediario a sanzioni amministrative da parte dell’Ufficio.

Quanto alla forma, la scrittura privata semplice è sufficiente per vincolare le parti tra loro, ma non è opponibile ai terzi. Chi desidera tutelarsi da pignoramenti o iscrizioni ipotecarie successivi, come spesso accade quando il termine per il rogito è lontano, dovrà optare per un preliminare notarile da trascrivere nei registri immobiliari secondo l’articolo 2645‑bis c.c., ottenendo l’effetto prenotativo per dodici mesi. La lettera di intenti, non trascrivibile in quanto priva di forma autenticata, non offre quel medesimo scudo. Perciò il documento assume una funzione perlopiù temporanea: conclusa la due diligence, le parti lo sostituiscono con un compromesso trascrivibile oppure passano direttamente al rogito.

La lettera di intenti è particolarmente utile nelle compravendite di immobili da costruire o in ristrutturazione pesante. L’acquirente, prima di impegnarsi sotto il regime protettivo del d.lgs. 122/2005 (già legge 210/2004) – che impone al costruttore fideiussioni e polizza decennale – preferisce testare la solidità dell’operatore e attendere i certificati di conformità urbanistica. In questa fase la lettera disciplina l’accesso ai cantieri, la consegna del capitolato tecnico, l’impegno a non trattare l’unità con terzi finché non siano soddisfatte le condizioni sospensive; un esempio di equilibrio tra rapidità commerciale e protezione giuridica.

Se redatta con cura, la lettera di intenti bilancia gli interessi di entrambi: preserva l’acquirente dal rischio di investire risorse in verifiche costose su un bene che potrebbe sfuggirgli e tutela il venditore dal pericolo di vedere il potenziale compratore svanire dopo avergli accordato riduzioni di prezzo o concessioni accessorie. Per raggiungere questo equilibrio è essenziale delimitare con nettezza il perimetro degli obblighi: specificare che la lettera non costituisce contratto preliminare salvo patto contrario, definire le condizioni sospensive, fissare la data di scadenza dell’impegno, individuare la funzione delle somme versate e prevedere, se desiderato, un patto di esclusiva con penale in caso di violazione. Omessi questi chiarimenti, lo spazio lasciato all’ambiguità alimenterà dispute in cui un giudice dovrà interpretare la reale volontà, alla luce del comportamento complessivo delle parti.

La responsabilità precontrattuale non è l’unico rischio. Se la lettera, pur pensata come non vincolante, contiene formule che l’ordinamento interpreta come obbligo a contrarre – ad esempio “le parti convengono di procedere al rogito entro il _________per il prezzo di ________euro” – il giudice potrebbe qualificarla come preliminare: l’acquirente avrebbe titolo a chiedere l’esecuzione specifica ex art. 2932 e il venditore si troverebbe vincolato oltre le proprie intenzioni. È il classico caso in cui le parti usano un modulo standard preso dal web e vi aggiungono clausole discordanti; da qui la raccomandazione a farsi assistere da un professionista.

Sul piano operativo, un calendario concordato delle verifiche riduce l’attrito tipico delle fasi di due diligence: si indica, per esempio, che entro dieci giorni l’acquirente effettuerà l’accesso agli atti edilizi presso l’Ufficio tecnico comunale, entro quindici richiederà la perizia della banca, entro trenta comunicherà l’esito positivo o negativo. Trascorso inutilmente il termine, la lettera cessa di produrre effetti e il venditore può tornare sul mercato. La previsione salvaguarda entrambi, evitando che la trattativa si trascini indefinitamente e impedendo che una delle parti utilizzi la dilazione come leva negoziale.

La lettera di intenti, dunque, è un meccanismo flessibile che colma il vuoto tra il semplice interesse e l’obbligo contrattuale. La sua efficacia dipende tutta dalla precisione delle clausole e dalla chiarezza con cui si dichiara, o si esclude, la volontà di vincolarsi. Usarla con leggerezza significa esporsi a contestazioni sul terreno insidioso dell’articolo 1337 o, all’opposto, trovarsi imbrigliati in un preliminare non voluto. Ricorrere all’assistenza di un professionista per redigere e interpretare il documento è, perciò, una scelta prudente che protegge il valore economico dell’affare e riduce il rischio di contenziosi costosi e imprevedibili.

Esempio di Lettera di Intenti per Acquisto Immobile

In questa sezione è possibile trovare un esempio di dichiarazione di rispondenza impianto idrico.

 

Oggetto: manifestazione d’interesse (LOI) per l’acquisto dell’immobile sito in ______________________

Premesse
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il ________, C.F. ________________________, residente in _________________________________________________, di seguito «Proponente» o «Acquirente», formula la presente Lettera di Intenti («LOI») per esprimere l’interesse, allo stato non vincolante, ad acquistare l’immobile di proprietà del/della ______________________ («Venditore»).

Descrizione dell’immobile
Indirizzo completo: ______________________________________________________
Dati catastali: Foglio ___, Particella ___, Sub ___, Categoria ___, Rendita € ________
Pertinenze/box/posti auto: _______________________________________________

Prezzo indicativo
Il prezzo indicativo proposto è pari a € ________________________ (in lettere ___________________________________________________), ferma la verifica tecnico‑urbanistica dell’immobile e salvo diverso accordo definitivo nel contratto preliminare.

Deposito fiduciario
Entro ___ giorni dalla sottoscrizione della presente LOI, il Proponente verserà la somma di € ______________________ presso il conto dedicato del Notaio __________________________________ (IBAN ______________________________) quale deposito fiduciario a garanzia della serietà dell’interesse.
– Il deposito non costituisce caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c.; rimarrà infruttifero e sarà imputato a caparra confirmatoria solo all’atto della firma del futuro contratto preliminare.
– Se, per cause non imputabili al Proponente, le Parti non stipulano il preliminare entro il termine di cui all’art. 5, il deposito sarà restituito al Proponente entro 5 giorni lavorativi, senza penali.

Documentazione e due‑diligence
Il Venditore fornirà, entro ___ giorni dalla data odierna, copia di:
– visura e planimetria catastale aggiornate e dichiarazione di conformità catastale;
– titolo di provenienza (atto di acquisto/donazione ecc.);
– attestato di prestazione energetica (APE);
– documentazione urbanistica (licenze, condoni, certificato di agibilità, sanatorie);
– certificazioni impianti;
– eventuali contratti di locazione, servitù, oneri o pignoramenti.
Il Proponente avrà ___ giorni lavorativi dal ricevimento completo dei documenti per svolgere la due‑diligence tecnico‑legale e ipotecaria.

Contratto preliminare
Le Parti intendono, salvo esito positivo della due‑diligence, stipulare un contratto preliminare di compravendita entro il ________, con versamento di una caparra confirmatoria pari al ___ % del prezzo e fissazione della data di rogito notarile.

Esclusiva e buona fede precontrattuale
Il Venditore si impegna a non negoziare o accettare altre proposte relative all’immobile fino al ________ («Periodo di esclusiva»). In caso di violazione, il Venditore risponderà dei danni da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., ferma restando la restituzione immediata del deposito.

Riservatezza
Le Parti manterranno riservate le informazioni e documentazioni scambiate, impegnandosi a non divulgarle salvo obblighi di legge o necessità connesse all’operazione.

Carattere non vincolante
La presente LOI non costituisce contratto preliminare né impegna le Parti a concludere la compravendita. Sono vincolanti solo le obbligazioni di cui agli articoli 3 (deposito fiduciario – nei limiti precisati), 6 (esclusiva) e 7 (riservatezza).

Spese
Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese legali, notarili e professionali fino alla sottoscrizione del preliminare; imposte e oneri sul trasferimento saranno disciplinati nel futuro atto definitivo.

Legge applicabile e foro
La presente LOI è regolata dalla legge italiana. Per le controversie relative agli articoli vincolanti è competente in via esclusiva il Foro di _______________________ .

Con la sottoscrizione, le Parti dichiarano di aver letto e approvato integralmente la presente LOI.

Firma Proponente/Acquirente _____________

Firma Venditore/i _____________

Allegati
– Copia documenti identità delle Parti
– Coordinate bancarie del notaio per il deposito
– Bozza preliminare (facoltativo)

Fac Simile Lettera di Intenti per Acquisto di Immobile Word

In questa sezione è possibile trovare il modello dichiarazione di rispondenza impianto idrico Word.

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Fac Simile Lettera di Intenti per Acquisto di Immobile PDF

In questa sezione è possibile trovare il modello dichiarazione di rispondenza impianto idrico PDF.

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